Accesso civico

L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Modulistica accesso agli atti

Ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 è qualificato quale diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi, previa adeguata motivazione e dimostrazione di avere un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso riconosciuto nel rispetto delle posizioni dei controinteressati e con i limiti e le esclusioni di cui all’art. 24 della stessa legge.

La finalità dell’accesso documentale è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o difensive che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”.(art. 22 comma 2 L. 241/90).

Modalità per l’esercizio del diritto di Accesso Documentale

ACCESSO INFORMALE:  Richiesta in forma verbale  di documenti amministrativi o copia di atti immediatamente disponibili al Responsabile del procedimento cui fa capo la struttura/ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

ACCESSO FORMALE : Richiesta  in forma scritta  di documenti per i quali deve essere effettuata una ricerca o valutare se il richiedente interessato abbia diritto di accesso al documento richiesto.

La richiesta di accesso va presentata utilizzando il modulo allegato,  debitamente compilato e firmato allegando copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Per la richiesta di copia di documentazione assistenziale e/o sanitaria degli ospiti è previsto uno specifico modulo.  Fuori dei casi di rappresentanza il rilascio di copie di copie di documentazione assistenziale e/o sanitaria degli ospiti è rilasciata agli ospiti stessi o a persone da questi delegate.

La richiesta di accesso ai documenti può essere presentata:

  • a mano, all’Ufficio protocollo presso la sede dell’Azienda in Via Libertà n. 853 a Vignola;
  • a mezzo posta, all’indirizzo dell’Azienda in Via Libertà n. 853 a Vignola;
  • a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@aspvignola.mo.it o aspvignola@pec.it indicando nel campo “Oggetto”: Istanza di accesso documentale ai sensi dell’art.22, della L. 241/1990

La domanda di accesso agli atti ed ai documenti è soddisfatta in tempi e con modalità compatibili con le esigenze di funzionalità e di buon andamento delle attività amministrative e dei servizi. Il termine massimo per la risposta è comunque fissato in trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta a protocollo, fatte salve le ipotesi di differimento del diritto di accesso. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta di accesso si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Informativa accesso agli atti (visualizza pdf)

Modulo per l’accesso formale (visualizza pdf)

Modulo per l’accesso informale (visualizza pdf)

Accesso civico

Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. N. 33/2013  è previsto l’”Accesso civico”.

 

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”.

Il Responsabile della Trasparenza ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 33/2013, ha anche il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell’Accesso civico sulla base di quanto stabilito dal Art. 5 dello stesso decreto.

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

Destinatari:
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al:

Responsabile della Prevenzione,

della Corruzione e della Trasparenza
Direttrice dell’Azienda, Paola Covili
tel. 059/7705252
mail: covili.p@aspvignola.mo.it

 

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto (formato pdf) (formato odt) e presentata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo info@aspvignola.mo.it
  • tramite posta elettronica certificata all’indirizzo aspvignola@pec.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo Azienda Pubblica di Servizi alla Persona TERRE DI CASTELLI – Giorgio Gasparini Via Libertà n. 823 – 41058 Vignola (MO) – tramite fax al n. 059/7705200
  • direttamente presso gli uffici amministrativi – Via Libertà n. 823 – 41058 Vignola (MO)


Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile di Area competente il quale entro trenta giorni, dispone la pubblicazione nel sito web dell’Azienda del documento, dell’informazione o del dato richiesto.

Il Responsabile della trasparenza vigila affinchè siano rispettati i tempi e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

 Consulta i decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013

 

REGISTRO DEGLI ACCESSI AL 31.12.2024 (pdf) (odt)

REGISTRO DEGLI ACCESSI AL 30.06.2024 (pdf) (odt)

REGISTRO DEGLI ACCESSI al 31.12.2023 (pdf)  (odt)

REGISTRO DEGLI ACCESSI 1° semestre 2023 (pdf) (odt)

REGISTRO DEGLI ACCESSI – Anno 2022 (pdf) – (odt)

REGISTRO DEGLI ACCESSI – Anno 2021 (pdf) – (odt)

REGISTRO DEGLI ACCESSI – Anno 2020 (pdf) – (odt)

REGISTRO DEGLI ACCESSI – Anno 2019 (pdf)  – (odt)

REGISTRO DEGLI ACCESSI – Anno 2018 (pdf)  – (odt)