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Dati aggregati attività amministrativa
Dlgs 33/2013 – Articolo 24, comma 1 – Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.
Dati aggregati attività amministrativa
In sede di Intesa Conferenza Unificata, Governo, Regioni ed Enti Locali del 24/07/2013, è stato chiarito che: “l’art. 24, comma 1, è riferito alle Amministrazioni che sono tenute istituzionalmente a svolgere funzioni statistiche e agli uffici di statistica formalmente costituiti. Gli obblighi coinvolgono le altre Amministrazioni solo qualora esse svolgano attività di trattamento dati a fini conoscitivi pur non essendovi obbligate dalle legge”. Articolo abrogato dall’art. 43, comma 1, D.Lgs. 97/2016
Trattasi pertanto di fattispecie insussistente in questa Azienda.
- Pubblicato il: 31/01/2014 16:15
- Ultimo aggiornamento: 19/03/2024 16:58
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