Enti pubblici vigilati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 22 comma 1, lettera a
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall’amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

Enti pubblici vigilati

(art. 22, comma 1, lettera a)  D. Lgs 33/2013)

L’Azienda non ha enti pubblici vigilati, né enti di diritto privato controllati.