Liste di attesa
Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Liste di attesa
(art. 41, comma 6, D. Lgs 33/2013 così come modificato dall’art. 33 del D.Lgs. 97/2016 che specifica l’obbligo di trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale)
L’azienda non gestisce direttamente l’accesso ai propri servizi, quindi non gestisce liste di attesa.